Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, Decisione N. 16044 del 2 luglio 2021
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, Decisione N. 16044 del 2 luglio 2021
La finalità del c.d. decreto Liquidità, nel dettare le disposizioni dell’art. 13 e in particolare quelle relative ai finanziamenti fino a 25.000 euro, sia stata quella di agevolare nella massima misura possibile l’accesso al credito da parte delle imprese più piccole. Tuttavia, questo obiettivo è stato perseguito estendendo la possibilità di ottenere la garanzia pubblica attraverso l’intervento del Fondo, con deroghe ex lege alla disciplina operativa ordinaria di riferimento, in particolare a quella contenuta nei decreti del Ministro dello Sviluppo economico del 6 marzo 2017 e del 12 febbraio 2019. Deroghe che hanno riguardato sia una serie di criteri e parametri tecnici, anche relativi alla valutazione del merito di credito, stabiliti per la concessione della garanzia, sia l’iter procedurale di ammissione al beneficio pubblico
La finalità del c.d. decreto Liquidità, nel dettare le disposizioni dell’art. 13 e in particolare quelle relative ai finanziamenti fino a 25.000 euro, sia stata quella di agevolare nella massima misura possibile l’accesso al credito da parte delle imprese più piccole. Tuttavia, questo obiettivo è stato perseguito estendendo la possibilità di ottenere la garanzia pubblica attraverso l’intervento del Fondo, con deroghe ex lege alla disciplina operativa ordinaria di riferimento, in particolare a quella contenuta nei decreti del Ministro dello Sviluppo economico del 6 marzo 2017 e del 12 febbraio 2019. Deroghe che hanno riguardato sia una serie di criteri e parametri tecnici, anche relativi alla valutazione del merito di credito, stabiliti per la concessione della garanzia, sia l’iter procedurale di ammissione al beneficio pubblico
Maria Teresa De Luca | 31/8/2021