Ordinanza n. 1476 del 25.1.2021 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione
Viene introdotta nel nostro ordinamento la cd. adozione mite.
Con l'ordinanza n. 1476 del 25.1.2021 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione individua anche lo strumento normativo nell'"adozione in casi particolari", e segnatamente nell'articolo 44, lett era d) della legge 184/1983, qualificata come norma di chiusura ed interpretata estensivamente.
«L'adozione cd. legittimante che determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all'adottato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai sensi del terzo comma, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina dell'«adozione in casi particolari», prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1 1. n. 184 del 1983 e 315bis, secondo comma, cod. civ., nonché delle sentenze in materia della Corte EDU, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse".
Con l'ordinanza n. 1476 del 25.1.2021 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione individua anche lo strumento normativo nell'"adozione in casi particolari", e segnatamente nell'articolo 44, lett era d) della legge 184/1983, qualificata come norma di chiusura ed interpretata estensivamente.
«L'adozione cd. legittimante che determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all'adottato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai sensi del terzo comma, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina dell'«adozione in casi particolari», prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1 1. n. 184 del 1983 e 315bis, secondo comma, cod. civ., nonché delle sentenze in materia della Corte EDU, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse".
Maria Teresa De Luca | 27/1/2021