Corte di Cassazione, Terza sezione civile, ordinanza n. 2543 del 4 febbraio 2021
In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5
Maria Teresa De Luca | 6/2/2021