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Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 3 maggio 2021 n. 16673

Discovery

Se l’obbligo di discovery, rispetto alle prove rilevanti non rappresenta un diritto assoluto dovendo i diritti dell’indagato essere bilanciati con contrapposti interessi - come ad esempio, la necessità di proteggere i testimoni che siano a rischio di ritorsioni o di mantenere riservate le tecniche investigative adottate dalla polizia nel corso delle indagini - solo le restrizioni ai diritti della difesa strettamente necessarie potranno ritenersi ammissibili ai sensi dell’art. 6 cedu sempre che all’imputato sia comunque assicurato un equo processo anche con l’adozione di specifiche garanzie procedurali Anche in forza di un’interpretazione convenzionalmente orientata, deve pertanto a fermarsi il principio che la violazione dell’obbligo di discovery sancito dall’articolo 393 co. 2 -bis cod. proc. penale determina, ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., la nullità della prova assunta in incidente probatorio quando gli atti di indagine non depositati, abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova stessa

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