07/2021

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Corte Costituzionale, sentenza n. 172 del 23 luglio 2021

Compenso GOT e VPO

Dalla disamina del contesto normativo di riferimento, e in particolare dalla sua evoluzione, discende dunque pianamente la non fondatezza della questione sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Il giudice a quo, muovendo da un’erronea premessa interpretativa circa la disciplina riferita al compenso dei VPO, assunta a tertium comparationis, ha messo a confronto situazioni non comparabili, in quanto non omogenee (ordinanza n. 46 del 2020): come si è mostrato, la differenza di trattamento tra GOT e VPO, sotto il profilo dei criteri di determinazione dell’indennità, trova giustificazione nel più ampio ventaglio di funzioni attribuite al secondo, al quale possono essere delegate anche attività indipendenti dalla partecipazione a un’udienza.
Resta da osservare che tale giudizio di non fondatezza della questione, esclusivamente riferito al confronto “interno” alla disciplina dei compensi dei magistrati onorari (GOT e VPO), prescinde da ogni valutazione di merito su una disciplina che esclude – per entrambe le figure di magistrati onorari qui considerate – la remunerazione di attività significative svolte al di fuori dell’udienza.
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