L’ISC non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento in quanto non incide sulle singole condizioni dello stesso che determinano i tassi di interesse e gli oneri a carico del mutuatario già convenuti
La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione