
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza del 22 marzo 2021, n. 8015
Se nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente stata pronunciata l’improcedibilità, il dispositivo stesso non può essere oggetto di riforma in questa sede, dove solo può correggersi la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
Maria Teresa De Luca | 24/3/2021