L’ISC non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento in quanto non incide sulle singole condizioni dello stesso che determinano i tassi di interesse e gli oneri a carico del mutuatario già convenuti
Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di un’azionista della Banca Popolare di Bari ed ha condannato la banca alla restituzione integrale delle somme investite nell’acquisto delle azioni (circa 129 mila euro)