La Seconda Sezione Civile ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), la questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) rispetto al successivo art. 27 e, in specie, circa la rilevanza dell’obbligo informativo contemplato dall’art. 4 del cit. regolamento: se, cioè, la mancata consegna dell’opuscolo e la violazione degli obblighi previsti da tale disposizione imponga al Giudice nazionale l’adozione di una decisione di annullamento della decisione di trasferimento ovvero se occorra comunque verificare la rilevanza di tali violazioni alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente, sì da confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l’adozione di una decisione di trasferimento di contenuto diverso.