Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 54 ter) è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili adibiti a prima casa del debitore esecutato.