“Nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”
riparto, tra clienti e intermediari, delle perdite dovute a utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento non riconducibili né a una colpa grave dell’utente, né a difetti dei sistemi di sicurezza predisposti dalle banche (c.d. rischio da ignoto tecnologico)