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Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 20069 del 21 giugno 2022
Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 20069 del 21 giugno 2022
Conto corrente - apertura di credito - forma
In tema d i contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993
Conto corrente - apertura di credito - forma
In tema d i contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993
Maria Teresa De Luca | 26/6/2022