Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, Decisione N. 16044 del 2 luglio 2021
La finalità del c.d. decreto Liquidità, nel dettare le disposizioni dell’art. 13 e in particolare quelle relative ai finanziamenti fino a 25.000 euro, sia stata quella di agevolare nella massima misura possibile l’accesso al credito da parte delle imprese più piccole. Tuttavia, questo obiettivo è stato perseguito estendendo la possibilità di ottenere la garanzia pubblica attraverso l’intervento del Fondo, con deroghe ex lege alla disciplina operativa ordinaria di riferimento, in particolare a quella contenuta nei decreti del Ministro dello Sviluppo economico del 6 marzo 2017 e del 12 febbraio 2019. Deroghe che hanno riguardato sia una serie di criteri e parametri tecnici, anche relativi alla valutazione del merito di credito, stabiliti per la concessione della garanzia, sia l’iter procedurale di ammissione al beneficio pubblico