Il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto del procedimento, né può essere assimilato a un atto giudiziale, identificandosi esclusivamente con l’atto “con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail)..................