Maria Teresa De Luca

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Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 20069 del 21 giugno 2022

Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 20069 del 21 giugno 2022
Conto corrente - apertura di credito - forma

In tema d i contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993

Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 20002 del 21 giugno 2022

Conto corrente - insinuazione al passivo - prova del credito

La banca, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
Il principio si fonda sul presupposto che il procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungono da procedimento di rendicontazione, al fine dell'individuazione dell’esatta consistenza del credito vantato dalla banca, e contribuiscono a fornire all'estratto conto che rappresenti l'intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto un valore di prova a suffragio delle ragioni dell'istituto di credito che abbia presentato insinuazione al passivo.

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