#conto corrente - tasso soglia #usura - #TEG - #CMS - #TEGM
"Con riferimento ai rapporti bancari svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini dell’individuazione delle voci di costo del credito rilevanti per la verifica del rispetto del tasso soglia dell'usura di cui alla l. 7 maggio 1996, n. 108, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, primo comma, della predetta l.n. 108 del 1996 – e con la cd. CMS soglia – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali –, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati"